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DI TIZIANO DE COL
Nel 220° anniversario del Decreto Vicereale (Napoleonico) n 225 del 1806 che espropriò le Regole del loro Patrimonio Antico e lo diede in Amministrazione ai nuovi Enti Territoriali, ossia gli attuali Comuni. In memoria dei nostri Antenati Regolieri che acquisirono, mantennero e ci trasmisero il Patrimonio che noi obbligatoriamente dobbiamo mantenere e trasmettere a coloro che verranno dopo di noi.
TRA BENI COMUNI & BENI COMUNALI; TRA INVESTITURE e BENI “ALLODIALI PROPRI”
Facendo seguito alle prime quindici parti di questa succinta e didascalica trattazione sui Domìni Collettivi, Agordini in special modo, consigliamo la lettura delle prime quindici parti da qui raggiungibili:
PRIMA PARTE SECONDA PARTE TERZA PARTE QUARTA PARTE QUINTA PARTE SESTA PARTE SETTIMA PARTE OTTAVA PARTE NONA PARTE DECIMA PARTE UNDICESIMA PARTE DODICESIMA PARTE TREDICESIMA PARTE QUATTORDICESIMA PUNTATA QUINDICESIMA PARTE
Prendiamo spunto da quanto già accennato nella TERZA PARTE di questa succinta e didascalica trattazione e affrontiamo il tema del cosiddetto “Patrimonio Antico” dei Domini Collettivi che nella nostra area dolomitica si identificano con le Regole ed in alcune zone con le Vicinie. Consigliamo sempre al lettore interessato, di iniziare dalla PRIMA PARTE di questa trattazione, se non già fatto, in modo da poter seguire con linearità quanto abbiamo scritto, scriviamo e scriveremo. Torniamo sui termini “Comune” e “Comunale” usati durante il Dominio della Serenissima e prima. Tali termini hanno completamente cambiato significato dopo le “innovazioni democratiche” Napoleoniche, andiamo a vedere come. Per “Comune” e “Comunali”, sotto il Dominio Veneziano si intendeva “Bene Comune” e “Bene Comunale”, ma non certamente intesi come proprietà degli attuali Comuni che al tempo non esistevano essendo essi una “innovazione” Napoleonica del 1806. Quindi, quando nella documentazione ante 1806 troviamo i termini “Comune” e “ Comunale” dobbiamo intendere non tanto la proprietà di soggetti giuridici al tempo inesistenti (gli attuali Comuni), ma l’insieme degli Assetti Fondiari Collettivi o Patrimonio Antico delle Collettività ivi radicate . Questa confusione, generata dalla medesima denominazione di due entità giuridiche diverse permise a molti degli attuali Comuni di auto attribuirsi la proprietà di beni, che invece, in base al Decreto Vicereale n 225 del 1806 avevano in sola amministrazione, restando la proprietà ai cosiddetti “Corpi degli Antichi Originari” ancorché dormienti in quanto mai legalmente soppressi. Ed è così che, nella confusione, anche opportunisticamente utilizzata da qualche attuale Comune, si è giunti alla situazione attuale, codificata dalle Leggi 1766 del 1927 e 168 del 2017 delle quali molti degli attuali Comuni non accettano , così come non hanno accettato per 220 anni (quest’anno infatti cade il 220° anniversario della Legge 225 del 1806) il fatto che il Patrimonio Antico delle Regole come definito per Legge, non sia patrimonio loro, tant’è che alcuni lo iscrivono ancora nel Patrimonio dell’ Ente Comune, non pensando che, gli utili derivanti da tale gestione di beni altrui potrebbe essere configurata dagli Organismi di Controllo (Corte dei Conti) come un indebito arricchimento da parte dell’ attuale Ente Comune. Se prima della Legge 168 del 2017 potevano esserci molti dubbi, dopo non ci sono più. Gli attuali Comuni che gestiscono Patrimonio Antico di Domini Collettivi, stando alla Legge 168 del 2017, devono gestirlo in Amministrazione Separata, ossia, secondo molti giuristi e specialisti della materia, i proventi della gestione separata non devono entrare nel bilancio del Comune ed oltretutto non devono rispondere ad una gestione pubblicistica , ma privatistica, con bilancio separato di tipo privatistico consono alla natura privata dei beni del Dominio Collettivo così come definito dalla Legge 168/2017. Anche il termine “Usi Civici” è di utilizzo improprio se lo si utilizza in senso assoluto per tutte le casistiche che, su tutto il territorio Italiano, sono contemplate sotto a questo termine, indotto dalla Legge 1766 del 1927 che “pretendeva “di riunire sotto un unico “ombrello giuridico” una molteplicità di casistiche che andavamo dalle Regole e Vicinie dell’ arco Alpino, alle Comunanze dell’ Emilia, alle Università Agrarie del Centro Sud e altre situazioni di proprietà collettive o di usi su terreni altrui. E qui sta la differenza tra un diritto d’uso su terre altrui (iura in re aliena) ed un diritto non solo d’so, ma rapportato ad una proprietà “propria” di una Collettività (iura in re propria). Purtroppo l’uso distorto della definizione Uso Civico considera anche il diritto su terre proprie degli abitanti di una collettività (Regole, Comunanze, Vicinie, Università Agrarie ecc.) come fosse un diritto d’uso su terre altrui e, purtroppo, questi “altrui” sarebbero gli attuali Comuni che si ritengono proprietari del Patrimonio Antico delle Collettività definito anche Assetto Fondiario Collettivo, benevolmente lasciando alla Collettività , che invece né è la proprietaria, il semplice diritto di legnatico, erbatico e (non sempre) rifabbrico. Quindi i Comuni si sono “intestati” in quanto intestatari catastali, tutti gli Assetti Fondiari Collettivi lì dove non si sono ancora ricostituiti gli Enti Esponenziali dei Domini Collettivi, ossia Regole, Comunanze, Vicinie, Università Agrarie ecc. Anche in talune verifiche degli “Usi Civici” tutt’ora in corso e quindi dopo la 168/2017 si continua a far riferimento alla Legge 1766/1927 “Conversione in legge del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno ….. “ ed alla Legge Regione Veneto 31/1994 “Norme in materia di Usi Civici” senza nemmeno contemplare la Legge 168/2017. Qualche dubbio sulla completa rispondenza normativa di queste azioni di “riordino” post 168/2017 permettetemi di averlo, così come permettetemi di avere qualche dubbio sulla attualità della rispondenza normativa delle verifiche eseguite ante 168/2017 e non più adeguate alla novella normativa del 2017. Quindi , tornando al tema di questa parte di trattazione, vi erano molte proprietà per “prima ed antica occupazione” e molte proprietà per successivo acquisto, tanto che tali beni venivano divisi dalla Serenissima , rispettivamente, tra “Beni Comunali” e “Beni Comuni”, da non confondersi, i Beni Comunali, con i beni patrimoniali degli attuali Comuni che, come detto, prima del 1806, manco esistevano. I cosiddetti “Beni Comunali” erano beni di antico possesso da parte dei Regolieri che però la “democraticissima” Serenissima Veneta Repubblica riteneva fossero di sua diretta pertinenza (dopo le Dedizioni di Belluno alla Veneta Repubblica) e “amorevolmente” le lasciava in uso ai Regolieri restituendone il possesso tramite Privilegi chiamati Investiture. Tali “Beni Comunali” venivano iscritti nei cosiddetti Catastici. I “Beni Comuni” erano invece i beni sui quali i Regolieri avevano i titoli di acquisto (quindi beni privati della Regola, Vicinia, Comunanza, Università Agraria ecc …) e sui quali la Serenissima riconosceva (non potendo negarlo) la proprietà dei Regolieri Consorti e Coeredi e su questi “Beni Comuni” esigeva le tasse come beni privati e li iscriveva negli Estimi. Ad esempio, negli Estimi del 1634 troviamo, per la Regola della Val, i territori di Duràn, Calleda, Pra de Val, Ballanzola (Monte pascolivo e boschivo che andava dalla attuale Malga Roa alla Attuale Malga Foca con la Casera del Moschesin con le loro pertinenze che comprendevano anche all’attuale Monte Vallaraz e parte del Monte Celo). Beni Comuni quindi di proprietà privata della Collettività degli Antichi Originari che erano iscritti negli Estimi e Beni Comunali, possessi “ad immemore” dalla Collettività degli Antichi Originari e “benevolmente concessi” dal Serenissimo Principe, elencati nei Privilegi o Investiture rilasciate dalla Dominante tra il 1620 ed il 1625 circa a seguito di un procedimento nel quale le Collettività dichiaravano quali territori possedessero non coperti da titolo di privata proprietà collettiva. Nelle investiture si trova infatti la frase” abbiamo veduto il Comunale della Regola di ……. e trovato posseder, esso Comun et Regola li sottoscritti Beni Comunali …..” segno che era un procedimento ricognitivo di una situazione già in essere e non una “regalia” o un diritto d’uso oneroso della Serenissima come fosse una Investitura vera e propria come quelle di ricerca mineraria, della conduzione di forni da ferro, della legna di un bosco per far carbone da forno, o dell’utilizzo della forza motrice delle acque, tanto per fare degli esempi.
IL DOCUMENTO
Privilegio della Regola della Val_Investiture_1621_1634_corretto
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