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Facendo seguito alle prime dieci parti di questa succinta e didascalica trattazione sui Domìni Collettivi, Agordini in special modo, consigliamo la lettura delle prime dieci parti da qui raggiungibili:
PRIMA PARTE SECONDA PARTE TERZA PARTE QUARTA PARTE QUINTA PARTE SESTA PARTE SETTIMA PARTE OTTAVA PARTE NONA PARTE DECIMA PARTE UNDICESIMA PARTE DODICESIMA PARTE TREDICESIMA PARTE QUATTORDICESIMA PUNTATA
Di grande valore e rilievo è la sentenza n. 37 dell’8 settembre 2025 con cui il Commissario agli usi civici di Roma ha chiarito e messo dei punti fermi su un passaggio della Legge 168/2017 ossia l’assoggettamento dei cosiddetti “corpi idrici” al Dominio Collettivo qualora ricadano in territori di Antica Origine Collettiva, specificando inoltre la competenza del Commissario Usi Civici e la definizione di Dominio Collettivo. Data l’importanza e la delicatezza dell’argomento, riporteremo solamente e testualmente i passaggi più significativi della sentenza senza aggiungere commenti limitandoci solo a titolare i passaggi più significativi:
Competenza del Commissario Usi Civici: “Osserva il Commissario che la giurisdizione, deve essere valutata in base al cosiddetto petitum sostanziale, cioè all’’intrinseca consistenza dell’interesse dedotto in lite in relazione alla reale protezione accordata dall’ordinamento giuridico alla posizione soggettiva del ricorrente. In particolare la giurisdizione dei commissari per la liquidazione degli usi civici ha ad oggetto, ai sensi dell’art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, tutte le controversie relative all’accertamento, alla valutazione e alla liquidazione dei diritti di uso civico, allo scioglimento delle promiscuità e alla rivendicazione e ripartizione delle terre, e quindi, in sostanza, ogni controversia circa resistenza, la natura e estensione dei diritti di uso civico e degli altri diritti di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un comune o di una frazione, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l’appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni affidate ai commissari stessi (Cfr-Cass., Sez. U, Sentenza n. 7894 del 20/05/2003).Appartiene inoltre alla giurisdizione del Commissario regionale degli usi civici l’ accertamento di una situazione di fatto corrispondente all’esercizio di un diritto di uso civico in favore di un singolo utente, della legittimità degli atti comunali incidenti su tale situazione, nonché delle connesse questioni relative al canone corrisposto ed alla concessione del fondo con obbligo di miglioramento, anche se non sia contestata la “qualitas soli”, poiché la risoluzione di dette questioni implica la necessita di decidere con efficacia di giudicato sull’esistenza, natura ed estensione del diritto di uso civico, ai sensi dell’art. 29, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 19472 del 16/09/2014).”
Innanzitutto viene richiamato il concetto di Dominio Collettivo : “la proprietà collettiva non si caratterizza per essere aperta a tutti i cittadini essendoci molte comunità chiuse in cui il godimento collettivo è riservato a determinate categorie di persone. Ciò che conta è la riserva di un fondo ai membri di una collettività che ne abbiano l’uso promiscuo (legge 1766 del 1927) o congiunto (legge 168 del 2017)” ed anche “Ciò che caratterizza la proprietà collettiva è la indivisibilità delle quote e l’inalienabilità delle stesse da parte dei singoli proprietari opposto all’uso frazionato che connota la comunione ordinaria.”
“Poiché i Comuni Italiani hanno acquistato molto tardi una personalità giuridica contrapposta a quella dei cittadini e sono stati considerati per secoli Universitas civium cui i beni vi appartenevano appunto come beni civici e promiscui, e perciò che posto di fronte ad un bene comunale, lo si debba presumere secondo la sua normale e consueta provenienza, e fino a prova contraria come un bene originario e civico, regolato cioè dal regime giuridico proprio dell’ epoca in cui si consolido l’appartenenza del bene alla Università dei cittadini. Detta intestazione e indice dell’apprensione originaria dei terreni da parte della popolazione che costituisce, come e noto, la principale forma di costituzione dei demani collettivi.”
La sentenza poi così precisa: “Per quanto concerne specificamente i corpi idrici deve rilevarsi che la legge 168 del 2017 considera le acque che insistono su un terreno collettivo come parte integrante dello stesso in quanto componente della proprietà collettiva ai sensi dell’articolo 43 della Costituzione quale proprietà riservata ad una comunità. Deve ritenersi che tale norma, successiva alla legge n. 36/1994, abbia derogato al principio della natura pubblica di tutte le acque riconoscendo la proprietà collettiva di alcuni corpi idrici in attuazione dell’articolo 43 della Costituzione. Tale scelta si giustifica con l’esigenza di tutelare unitarietà del paesaggio garantita dalle proprietà collettive e di favorire l’autoamministrazione da parte dei naturali in attuazione del principio della sussidiarietà orizzontale ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione. Ne consegue che l’accertamento della natura collettiva di alcuni terreni si estende, per l’effetto dell’art. 3, primo comma, lettera f), a tutti i corpi idrici insistenti sugli stessi come definiti dall’art. 54 del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152. Deve dunque affermarsi il principio dell’inseparabilità delle acque dal demanio civico. Ciò considerando in maniera olistica il paesaggio tutelato attraverso le proprietà collettive talché nessuna componente di esso può essere escluso e, tanto meno, i corpi idrici funzionali alla vita delle comunità, degli animali e delle coltivazioni. Solo l’acqua, infatti, consente alla terra di essere produttiva. In detta previsione debbono quindi essere comprese sia le acque superficiali che quelle sotterranee passibili di captazione. Spetta quindi ai domini collettivi stabilire le modalità di utilizzo delle acque”.
“§ 9. — Parimenti appartengono alla proprietà collettiva le opere insistenti su detti terreni.Invero le opere ed impianti realizzati senza titolo su di un suolo assoggettato a vincolo demaniale civico ne seguono la sorte, essendo privi di una propria titolarità giuridica diversa dal suolo sul quale insistono e di cui acquisiscono la natura (Cfr. Cass., Sez. 2 -, Sentenza n. 9373 del 21/05/2020). Una diversa soluzione consentirebbe una stabilizzazione, in violazione dell’uso civico spettante alla collettività su fondi di natura demaniale civica, degli effetti di una occupazione abusiva. In applicazione delle regole civilistiche in materia di accessione (articoli 934 e segg.) devono pertanto dichiararsi acquisite alla proprietà collettiva dei naturali del Comune di Nocera Umbra – Frazione di Bagnara i fabbricati insistenti sul terreno oggetto di giudizio. La Corte Costituzionale nella sentenza 228/2021 ha specificato che : “4.2.- Dalla legge n. 168 del 2017 emerge la nozione di «dominio collettivo» – termine peraltro non ignoto anche alla legislazione dell’epoca, che vi faceva riferimento nella cosiddetta legge forestale (regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante «Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e dì terreni montani») – come diritto reale, riservato a una comunità, di usare e godere congiuntamente in via individuale o collettiva dì un bene fondiario o di un corpo idrico sulla base dì una norma preesistente all’ordinamento dello Stato italiano. Nel recente riassetto della materia forestale ritornano le categorie della proprietà collettiva e degli usi civici (art. 10, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo unico in materia dì foreste e filiere forestali»). Si tratta dì un diritto soggettivo dominicale, che, quale proprietà collettiva, sì colloca tra quelle, privata e pubblica, previste dall’art. 42, primo comma. Cosi., avente ad oggetto un bene economico riferibile all’ente esponenziale della collettività degli aventi diritto. Esso è connotato da peculiari caratteri, ì quali riflettono la sua strumentalità al soddisfacimento non solo dell’interesse privato dei titolari, ma anche dì un interesse generale della collettività espressa dall’ente esponenziale, quale formazione sociale intermedia riconducibile all’art. 2 Cosi, in attuazione (anche) del quale sono riconosciuti i domìni collettivi (art. 1, comma 1, della legge n. 168 del2017)”.
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