{"id":326832,"date":"2023-03-16T10:25:09","date_gmt":"2023-03-16T09:25:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/?p=326832"},"modified":"2023-03-17T06:11:20","modified_gmt":"2023-03-17T05:11:20","slug":"sui-domini-collettivi-ossia-i-cosiddetti-usi-civici-le-regole-altri-quarta-parte","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/sui-domini-collettivi-ossia-i-cosiddetti-usi-civici-le-regole-altri-quarta-parte\/","title":{"rendered":"SUI DOMINI COLLETTIVI OSSIA I COSIDDETTI USI CIVICI, LE REGOLE &#038; ALTRI &#8211; QUARTA PARTE"},"content":{"rendered":"<p><strong><a class=\"dt-pswp-item\" href=\"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/ac490269-7aef-4044-8d60-ab9ecfb5ac6a.jpg\" data-dt-img-description=\"\" data-large_image_width=\"1600\" data-large_image_height=\"1125\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-326833 alignleft\" src=\"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/ac490269-7aef-4044-8d60-ab9ecfb5ac6a-300x211.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"211\" srcset=\"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/ac490269-7aef-4044-8d60-ab9ecfb5ac6a-300x211.jpg 300w, https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/ac490269-7aef-4044-8d60-ab9ecfb5ac6a-1024x720.jpg 1024w, https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/ac490269-7aef-4044-8d60-ab9ecfb5ac6a-768x540.jpg 768w, https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/ac490269-7aef-4044-8d60-ab9ecfb5ac6a-1536x1080.jpg 1536w, https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/ac490269-7aef-4044-8d60-ab9ecfb5ac6a.jpg 1600w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>DI TIZIANO DE COL<\/strong><\/p>\n<p>Facendo seguito alle prime tre parti di questa succinta e didascalica trattazione sui Dom\u00ecni Collettivi, Agordini in special modo, consigliamo la lettura delle prime due parti da qui raggiungibili. <a href=\"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/sui-demani-collettivi-ossia-i-cosiddetti-usi-civici-le-regole-altri-prima-parte\/\">PRIMA PARTE<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/sui-domini-collettivi-ossia-i-cosiddetti-usi-civici-le-regole-e-altri-seconda-parte\/\">SECONDA PARTE,<\/a> <a href=\"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/sui-domini-collettivi-ossia-i-cosiddetti-usi-civici-le-regole-altri-terza-parte\/\">TERZA PARTE<\/a><\/p>\n<p>I Dom\u00ecni Collettivi, nella nostra terra Agordina e Bellunese, cos\u00ec come ora definiti dalla Legge 168\/2017 ebbero a traversare numerose vicissitudini nel corso della Storia. Una delle prime notizie di assoggettamento di tali beni alla Nobilt\u00e0 locale con la sottrazione di tali beni alle Collettivit\u00e0 di Antichi Originari, ce lo fornisce Florio Miari nel suo \u201cDizionario Storico \u2013 Artistico \u2013 Letterario Bellunese\u201d dove , alla voce Beni Comunali, egli riporta :\u201d La prima legge emanata dai cittadini bellunesi, riguardo ai beni comunali, si fu nell\u2019anno 1364 allorch\u00e8 tutti i pascoli, i monti, le valli ed i boschi, che non erano coperti da possessi e titoli privati, furono dichiarati di pubblica ragione. Trovandosi dessi sovrabbondanti ai bisogni del comune, per veneta concessione, se ne permise di alcuni la alienazione che ne segu\u00ec tra gli anni 1474 e 1542. Ed eseguitasi la catastificazione di questi beni, sotto di Federico Cornaro podest\u00e0 l\u2019anno 1622, ne susseguirono altre vendite tra gli anni 1654 e 1726. Nel libro \u2018M\u2019 delle Provvigioni del Maggior Consiglio vedesi la distinzione che passa tra i beni comunali ed i beni comuni. Comunali sono quelli confiscati in signoria, e comuni quelli di ragione della citt\u00e0.\u201d Vediamo subito le vessazioni che dovettero subire da allora le Collettivit\u00e0 Originarie, le quali, nel 1364, si videro confiscati in gran quota di questi beni, non potendo ovviamente produrre atti di propriet\u00e0 in quanto utilizzatori di quelle terre per antichissima e prima occupazione e ovviamente la classe Nobiliare, ben sapendo ci\u00f2, artificiosamente propose la salvaguardia di tali beni alle Comunit\u00e0 Originarie tramite la dimostrazione (impossibile) di titoli di acquisto o di propriet\u00e0. Fu cos\u00ec che la Regola della Valle inizi\u00f2 a \u201cricomprarsi\u201d i\u00a0 beni che gli erano stati confiscati dalla \u201cmagnificenza e bont\u00e0\u201d dei dominatori. Di questi riacquisti iniziamo ad aver nota sicuramente dal 1426 e perdur\u00f2 fino sicuramente al 1620. Come scritto in precedenti articoli, la formula d\u2019acquisto era : \u2026. Per se stessi e per tutti gli altri regolieri della Regola della Valle e per i loro successori\u201d . Nel 1623 la Regola della Valle ebbe la conferma di questi \u201c Privilegi\u201d riportati nel Libretto Pergamenaceo \u201c Privilegio della Regola della Val\u201d conservato in Archivio Storico del Comune di La Valle Agordina e catalogato, insieme a tutto l\u2019archivio, dalla Sovrintendenza ai Beni Archivistici della Regione Veneto.<\/p>\n<p><strong>Investitura dei Beni Comunali Regola di Val sotto chiusa<\/strong><\/p>\n<p>26 marzo 1623 (confinati il 29 Marzo 1634) Fondo Prefettura n\u00b0 283 pag.24 Libretto in pergamena originale presso l&#8217; Archivio Comunale di La Valle \u00a0Agordina al. \u00a0n\u00b0 123 e titolato &#8221; PRIVILEGIO DELLA REGOLA DELLA VAL&#8221; da pag. 1 a pag. 3<\/p>\n<blockquote><p>Noi\u00a0 Antonio\u00a0 Cappello, Lorenzo Foscarini et Bortolomio Gradenigo,proveditor sopra li Beni Comunali, hauendo veduto il CATASTICO fatto de Beni Comunali de ordine dell&#8217;Eccellentissimo Senato dall&#8217;Illustrissimo Signor Fervigo\u00a0 Corner all &#8216;hora\u00a0 Podest\u00e0\u00a0 e Capitanio della Citt\u00e0 di Cividal de Belun habbiamo veduto il Com.le della REGULA di LA VAL sotto il Cap. to d&#8217;Agort sotto Chiusa et\u00a0 trovato posseder esso Comun et\u00a0 Regola li\u00a0 sottoscritti Beni Comunali dentro li sottoscritti\u00a0\u00a0 confini, che\u00a0 sono\u00a0 terminati\u00a0\u00a0 all&#8217;intorno\u00a0 con termini di pietra viva, si che restano del tutto separati dali terreni\u00a0 de\u00a0 particolari\u00a0 confinanti, quali\u00a0 consignamo\u00a0 a\u00a0 voi Huomini et\u00a0 Comun della predetta Regola di\u00a0 La Val\u00a0 perch\u00e8 li abbiate\u00a0 a\u00a0 goder\u00a0 unitamente\u00a0 in\u00a0 Comun\u00a0 \u00e0\u00a0 pascolo\u00a0 et\u00a0 uso di pascolo facendo ubertoso il\u00a0 paese ed alevando degli Animali si che voi\u00a0 tutti habbiate\u00a0 \u00e0\u00a0 sentir con la Mugnificenza\u00a0 di\u00a0 Sua Serenit\u00e0\u00a0 il\u00a0\u00a0 benefizio\u00a0 insieme\u00a0 di\u00a0 detti\u00a0 Comunali\u00a0 con l&#8217;infrascritte\u00a0 per\u00f2\u00a0 condizioni:\u00a0 che\u00a0 quella\u00a0 parte\u00a0 che\u00a0 si trovasse a bosco sia conservata in legni buoni per la Casa dell&#8217; Arsenal ed il\u00a0 resto in alcun tempo mai non possa esser da voi affittato,livellato,permutato e in qual\u00a0 si\u00a0 voglia modo alienato in alcuna minima quantit\u00e0, per qualsivoglia occasione \u00f2 sotto qual\u00a0 si\u00a0 voglia\u00a0 pretesto ad alcuna\u00a0 persona,cos\u00ec\u00a0 del vostro Comun\u00a0 come\u00a0 fuori\u00a0 del\u00a0 vostro Comun\u00a0 me.da\u00a0 non passi alcuna\u00a0 minima\u00a0 parte\u00a0 di\u00a0 detti\u00a0 Comunali\u00a0 esser\u00a0 arata\u00a0 n\u00e8 coltivata,n\u00e8\u00a0\u00a0 sopra\u00a0\u00a0 quelli\u00a0\u00a0 esser\u00a0\u00a0 lasciata\u00a0\u00a0 far\u00a0 alcuna escavazione ,n\u00e8 alcuna\u00a0 fornase da calcina ,o\u00a0 pietre ,da qual\u00a0 si voglia persona ,cosi del vostro Comun come\u00a0 fuori\u00a0 del\u00a0 vostro Comun ,sotto\u00a0 grava\u00a0 a\u00a0 voi\u00a0 huomini\u00a0 predetti\u00a0 di\u00a0 privatione\u00a0 per anni\u00a0 dieci\u00a0 delli\u00a0 detti\u00a0 Comunali,et\u00a0 a\u00a0 chi\u00a0\u00a0 torr\u00e0\u00a0 in\u00a0 affitto overo livello,arar\u00e0,caver\u00e0,permuter\u00e0 \u00f2 altramente\u00a0 goder\u00e0\u00a0 in uso particolar di detti beni ,et\u00a0 contra li\u00a0 ordini predetti di Ducati trecento per cadauno,et\u00a0 cadauna volta un terzo de la qual pena sia\u00a0 dell&#8217;accusator,un terzo di chi far\u00e0 l&#8217;esecutione et l&#8217;altro terzo de la Casa dell&#8217;Arsenal. Potendo per\u00f2 voi huomini di detto Comun et Regola di anno in anno dalla\u00a0 festa di\u00a0 S.Giorgio, fino a $.Michelese cos\u00ec parer\u00e0 alla maggior parte della vostra Regola bandir per far fieno la terza parte del pascolo, et far et renovar pur di\u00a0\u00a0 anno in anno le prese e sopra di quelle gettar ogni anno le sorti e non altrimenti perch\u00e8 alcun\u00a0 non possa\u00a0 mai\u00a0 appropriarsi\u00a0 alcuna minima parte di detti Comunali,non potendo nel mezzo di essi fare\u00a0 alcun\u00a0 fosso, \u00f2\u00a0 altro segno di\u00a0 divisione, con\u00a0 dichiarazione che li\u00a0 fieni\u00a0 di\u00a0 detta\u00a0 presa\u00a0 siano\u00a0 goduti\u00a0 dalli\u00a0 Contadini ,et Colloni ,cio\u00e8\u00a0 Masieri\u00a0 et\u00a0 repetivi\u00a0 \u00f2 braccianti\u00a0 che hanno\u00a0 loco et\u00a0 foca\u00a0 in\u00a0 detta\u00a0 Villa\u00a0 de La\u00a0 Val\u00a0 sotto\u00a0 chiusa ,n\u00e8\u00a0 meno\u00a0 da quelli\u00a0 che habita\u00a0 fuori\u00a0 da detta Villa, n\u00e8\u00a0 meno dalli\u00a0 Patroni delli\u00a0 terreni , s\u00e8\u00a0 per\u00f2\u00a0 non ,facessero\u00a0 boaria.\u00a0 Sia\u00a0 in\u00a0 obbliogo quel Mariga ,che di tempo in tempo si trover\u00e0 nel carico quando occorrer\u00e0, che sia contravenuto in alcuna minima parte \u00e0 quanto \u00e8 predetto \u00f2 che da confinanti o da qualsivoglia altra persona sia fatta alcuna usurpazione \u00f2 vero intachi usurpando \u00f2 vero viciando i confini di detti Comunali et etiam strade pubbliche di volta in volta dovr\u00e0 venir \u00e0 mandar nel Nostro Magistrato \u00e0 denunziar dette usurpazioni ed intachi rsotto quelle istesse pene et \u00e8 tenuto dennuciar le risse che seguono con sangue nel vostro Regolato et questo tante volte quante mancher\u00e0 d&#8217;eseguir quanto \u00e8\u00a0 prescritto et perch\u00e8 il presente nostro documento sia conservato et non habbia per qualche acidenda \u00e0 smarirsi volemo et\u00a0 cos\u00ec comettemo che sia da voi posto in una cassella nella vostra Chiesa con doi chiavi diferenti l\u2019una tenuta dal Vostro Reverendo Curato et l&#8217;altra dal pi\u00f9 vecchio del vostro Comun non potendovi valer di questo in alcuna occasione se non della semplice copia.Con l&#8217;obbligo al Meriga sotto la pene infrasritte di farlo leggerret pubblicare ogni anno sopra la vostra Regola il giorno di S.Giorgio e prima.<\/p><\/blockquote>\n<p>Presumiamo che lo schema di Investitura sia stato utilizzato anche per tutte le altre Regole Agordine e della Valbelluna-Alpago. La Regola della Val aveva chiesto l\u2019Investitura non solo per i Beni Comunali, ma anche per i beni Comuni acquistati nei secoli precedenti dalla Regola della Val, questo per poter avere una \u201ccertificazione\u201d dalla Dominante e difendersi cos\u00ec dalle \u201cinvasioni\u201d da parte di altre Regole, nella fattispecie dalla Regola Grande d\u2019Agort. Grande non per dimensioni, ma per lignaggio. Ci\u00f2 non scoraggi\u00f2 la Regola Grande d\u2019Agort nel tentativo di impadronirsi dei pascoli e prati del Dur\u00e0n, esattamente 100 anni dopo, nel 1720 \u2013 1725, ma la cosa non gli riusc\u00ec. Per Meriga si intende il capo Regola e per &#8220;particolari&#8221; si intendono i beni di private persone. La festa di San Giorgio ricorreva a Venezia il 23 Aprile, mentre quella di San Michele ricorre il 29 settembre. Segue nel libretto la descrizione e confinazione descrittiva dei beni. Trascritto da Tiziano De Col nel mese di Aprile del 1996.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>********<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>DI TIZIANO DE COL Facendo seguito alle prime tre parti di questa succinta e didascalica trattazione sui Dom\u00ecni Collettivi, Agordini in special modo, consigliamo la lettura delle prime due parti da qui raggiungibili. 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