{"id":350265,"date":"2023-08-25T15:27:24","date_gmt":"2023-08-25T13:27:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/?p=350265"},"modified":"2023-08-25T15:50:07","modified_gmt":"2023-08-25T13:50:07","slug":"sui-domini-collettivi-ossia-i-cosiddetti-usi-civici-le-regole-altri-ottava-parte","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/sui-domini-collettivi-ossia-i-cosiddetti-usi-civici-le-regole-altri-ottava-parte\/","title":{"rendered":"SUI DOMINI COLLETTIVI OSSIA I COSIDDETTI USI CIVICI, LE REGOLE &#038; ALTRI \u2013 OTTAVA  PARTE"},"content":{"rendered":"<p><strong><a class=\"dt-pswp-item\" href=\"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/c3e73648-c7c4-4d99-a302-3649cd5dda1c.jpg\" data-dt-img-description=\"\" data-large_image_width=\"783\" data-large_image_height=\"1112\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-350266 alignleft\" src=\"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/c3e73648-c7c4-4d99-a302-3649cd5dda1c-211x300.jpg\" alt=\"\" width=\"211\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/c3e73648-c7c4-4d99-a302-3649cd5dda1c-211x300.jpg 211w, https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/c3e73648-c7c4-4d99-a302-3649cd5dda1c-721x1024.jpg 721w, https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/c3e73648-c7c4-4d99-a302-3649cd5dda1c-768x1091.jpg 768w, https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/c3e73648-c7c4-4d99-a302-3649cd5dda1c.jpg 783w\" sizes=\"auto, (max-width: 211px) 100vw, 211px\" \/><\/a>di Tiziano De Col<\/strong><\/p>\n<p>Facendo seguito alle prime sette parti di questa succinta e didascalica trattazione sui Dom\u00ecni Collettivi, Agordini in special modo, consigliamo la lettura delle prime sette parti da qui raggiungibili<\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/sui-demani-collettivi-ossia-i-cosiddetti-usi-civici-le-regole-altri-prima-parte\/\">PRIMA PARTE<\/a>\u00a0\u00a0<a href=\"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/sui-domini-collettivi-ossia-i-cosiddetti-usi-civici-le-regole-e-altri-seconda-parte\/\">SECONDA PARTE<\/a>\u00a0\u00a0<a href=\"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/sui-domini-collettivi-ossia-i-cosiddetti-usi-civici-le-regole-altri-terza-parte\/\">TERZA PARTE<\/a>\u00a0\u00a0<a href=\"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/sui-domini-collettivi-ossia-i-cosiddetti-usi-civici-le-regole-altri-quarta-parte\/\">QUARTA PARTE<\/a>\u00a0\u00a0<a href=\"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/sui-domini-collettivi-ossia-i-cosiddetti-usi-civici-le-regole-altri-quinta-parte\/\">QUINTA PARTE<\/a><\/strong>\u00a0\u00a0<strong><a href=\"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/usi-civici-ovvero-domini-collettivi-sesta-parte-di-tiziano-de-col\/\">SESTA PARTE<\/a> <a href=\"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/sui-domini-collettivi-ossia-i-cosiddetti-usi-civici-le-regole-altri-settima-parte\/\">SETTIMA PARTE<\/a><\/strong><\/p>\n<p>Come i nostri lettori avranno potuto sinora verificare, le nostre didascaliche trattazioni sui Domini Collettivi fin qui pubblicate, si dividono in: appunti di storia Regoliera fondamentalmente Agordina (fino al 1806), appunti di storia delle gestioni territoriali sotto le occupazioni francesi e austriache, appunti di storia delle gestioni territoriali sotto il Regno d\u2019Italia e la Repubblica Italiana, Domini Collettivi dal 2017 in poi, con prospettive per le gestioni territoriali da parte delle Comunit\u00e0 Proprietarie. In questa nostra ottava parte, tratteremo parte dell\u2019ultimo capoverso qui sopra indicato, ossia le prospettive normative e porteremo l\u2019opinione di uno dei massimi studiosi di Propriet\u00e0 Collettive, il Prof. Vincenzo Cerulli Irelli, pubblicata su\u00a0 <a href=\"http:\/\/www.demaniocivico.it\">www.demaniocivico.it<\/a> con allegata anche una sua proposta di Legge per rendere pienamente attuativa la 168\/2017 nel senso che i Comuni , i quali attualmente gestiscono i Domini Collettivi &#8211; in assenza dell\u2019Ente Gestore esponenziale della Collettivit\u00e0 &#8211; non possono adagiarsi sul fatto che non esista l\u2019Ente Gestore per continuare a gestire tali Domini Collettivi , magari in amministrazione ordinaria, ma debbano promuovere la nascita di tali Enti Gestori dei Domini Collettivi e, in caso di inerzia dei Comuni, del fatto dovrebbe interessarsi la Prefettura.<\/p>\n<p><strong>Norme attuative e interpretative della legge sui Domini collettivi &#8211; <\/strong><strong>Prof. Vincenzo Cerulli Irelli<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019entrata in vigore della Legge 20 novembre 2017 n. 168 sui \u201cdomini collettivi\u201d ha innovato in alcuni punti la disciplina in vigore in materia di usi civici e propriet\u00e0 collettive, rafforzando la disciplina di tutela di questi beni sia sotto il profilo dell\u2019appartenenza di essi alle popolazioni come oggetto di diritti collettivi, sia in ordine al vincolo di interesse paesaggistico di cui sono oggetto. Ma l\u2019innovazione pi\u00f9 significativa attiene al profilo soggettivo della materia, nel senso che i beni riconosciuti come appartenenti alla comunit\u00e0 degli aventi diritto, nelle loro varie forme (beni collettivi: art. 3), vengono gestiti attraverso organizzazioni proprie delle comunit\u00e0 stesse, enti gestori di varia specie e di diversa provenienza, complessivamente accomunati nella nozione di \u201cdomini collettivi\u201d, ai quali la nuova legge riconosce natura giuridica privatistica e piena autonomia statuaria. Laddove enti gestori sono presenti, nelle diverse forme previste, secondo le antiche consuetudini e le leggi che si sono succedute nel tempo (dalle Universit\u00e0 agrarie delle province ex pontificie, alle partecipazioni, alle consorterie, alle regole dell\u2019arco alpino, alle Amministrazioni separate dei beni civici (ASBUC, etc.), questi sono trasformati <em>ex lege <\/em>in Domini collettivi, acquistando la personalit\u00e0 giuridica di diritto privato a piena autonomia statutaria (art. 1). Nel caso in cui i beni sono tutt\u2019ora gestiti attraverso l\u2019amministrazione comunale, occorre un procedimento pi\u00f9 articolato per addivenire alla costituzione dell\u2019ente gestore che non \u00e8 presente; restando la gestione comunale soltanto nei casi in cui il procedimento per la costituzione dell\u2019ente gestore non dia esito positivo (art. 2). Occorre altres\u00ec prevedere alcune norme sulla struttura del Dominio collettivo e sull\u2019ambito delle sue competenze, da esercitare in autonomia, al di fuori di ogni ingerenza degli uffici regionali (art. 3, art. 4). L\u2019art. 3, 3\u00b0 comma della legge dev\u2019essere corretto nel senso che beni di propriet\u00e0 privata soggetti all\u2019uso civico, fermo restando questo vincolo di destinazione, possono essere oggetto di trasferimenti e di altri negozi di carattere privatistico, come peraltro tradizionalmente riconosciuto e confermato di recente dalla Corte costituzionale (art. 119\/2023) (art. 5). Con riferimento ai commi 8-<em>bis <\/em>e 8-<em>ter <\/em>della Legge, introdotti con DL 31\/05\/2021 n. 77, conv. L. 29\/07\/2021 n. 108, che consente la classificazione di beni collettivi che abbiano subito accertate e irreversibili trasformazioni, purch\u00e9 ricorrano determinate condizioni ivi stabilite, occorre riformulare parzialmente il testo che ha dato luogo a dubbi interpretativi, e prevedere una normativa che disciplini gli effetti giuridici delle operazioni di trasferimento e permuta in ordine alle porzioni di beni collettivi sclassificati che siano in possesso di privati occupatori (art. 6). La Corte Costituzionale con una serie di sentenze a partire dalla sentenza n. 113\/2018 ha stabilito che in materia di usi civici e propriet\u00e0 collettive (cio\u00e8 in materia di diritti) la competenza legislativa appartenga in via esclusiva allo Stato in virt\u00f9 dell\u2019art. 177 secondo comma lett. L (ordinamento civile) nonch\u00e9 dell\u2019art. 117 secondo comma lett. S (tutela dell\u2019ambiente), come beni di interesse paesaggistico. Occorre ribadire l\u2019ambito di queste statuizioni della Corte individuando le materie di esclusiva competenza statale, salve altre che la legge statale potr\u00e0 individuare (art. 7). Mentre, in ordine all\u2019esercizio delle funzioni amministrative nelle materie stesse resta in vigore la competenza regionale gi\u00e0 attribuita dalla legge statale, a partire dal d.l.vo n. 616\/1977. Ovviamente la legge dello Stato potr\u00e0 anche determinare un diverso assetto anche nella titolarit\u00e0 delle funzioni amministrativa nelle materie in oggetto. E\u2019 apparso anche necessario puntualizzare i termini relativi alle autorizzazioni all\u2019alienazione e ai mutamenti di destinazione, procedimenti resi pi\u00f9 rigidi dalle sentenze della Corte, in una visione di maggior tutela dei diritti delle popolazioni (art. 8).<\/p>\n<p><strong>Proposta di Legge del <\/strong><strong>Prof. Vincenzo Cerulli Irelli, pubblicata su<\/strong>\u00a0 <a href=\"http:\/\/www.demaniocivico.it\">www.demaniocivico.it<\/a><\/p>\n<p><strong>Norme in materia di usi civici e propriet\u00e0 collettive, di attuazione della l. 20.11.2017 n. 168 e di adeguamento ai principi della giurisprudenza costituzionale <\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 1\u00a0 <\/strong><strong>Oggetto <\/strong><\/p>\n<p>La presente legge contiene disposizioni attuative e integrative della legge 20.11.2017 n. 118 e succ. modif. e integr. in materia di Domini collettivi, tenendo conto della giurisprudenza costituzionale. Resta ferma la potest\u00e0 legislativa primaria nella materia, delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.<\/p>\n<p><strong>Art. 2\u00a0 <\/strong><strong>Costituzione dei Domini collettivi <\/strong><\/p>\n<p>Le Universit\u00e0 Agrarie, le Comunanze, le Partecipanze, le Consorterie, le Regole, le Amministrazioni Separate dei beni di uso civico (cd. ASBUC), le Amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico (cd. ASUC), comunque denominate, quali enti gestori dei beni collettivi, individuati ai sensi dell\u2019art. 3, l. 20.11.2017 n. 168 (Legge), sono riconosciuti dalla legge come Domini Collettivi, dotati di personalit\u00e0 giuridica di diritto privato e di autonomia statutaria, espressione dell\u2019ordinamento giuridico primario delle relative comunit\u00e0. In assenza dell\u2019ente gestore dei beni collettivi come individuati ai sensi dell\u2019art. 3, Legge, la gestione dei beni stessi \u00e8 tenuta dal Comune ai sensi dell\u2019art. 2, 4\u00b0co., Legge, in attesa della costituzione del Dominio Collettivo. Entro sessanta giorni dall\u2019entrata in vigore della presente legge, il Prefetto, previo accertamento dei Comuni nei quali la gestione dei beni collettivi \u00e8 svolta dallo stesso Comune, convoca gli elettori ai sensi della legge 17.4.1957 n. 278 per la costituzione dell\u2019Amministrazione separata dei beni di uso civico. Una volta costituita l\u2019Amministrazione separata, la stessa si trasforma in Dominio Collettivo come riconosciuto dalla legge. Ove il procedimento per la costituzione dell\u2019Amministrazione separata non abbia buon fine, prosegue la gestione comunale, sino a che detta costituzione avvenga, come gestione separata rispetto a quella del restante patrimonio comunale.<\/p>\n<p><strong>Art. 3\u00a0 <\/strong><strong>Plurisoggettivit\u00e0 del Dominio collettivo <\/strong><\/p>\n<p>Hanno diritto di far parte del Dominio Collettivo, salva diversa disposizione dello Statuto, i residenti dei Comuni e delle Frazioni che ne facciano espressa domanda nei termini indicati dal rispettivo Statuto, manifestando il proprio interesse alla partecipazione alla gestione collettiva. Resta ferma l\u2019organizzazione delle Comunit\u00e0, alle quali partecipano, in virt\u00f9 degli antichi statuti e consuetudini, i discendenti degli antichi originari. <span style=\"font-size: 11.5pt; color: windowtext;\">Gli usi civici, eventualmente riconosciuti a tutti i membri della comunit\u00e0 di abitanti, a prescindere dall\u2019effettiva partecipazione al Dominio Collettivo, sono confermati. <\/span><\/p>\n<p class=\"Default\"><b><span style=\"font-size: 11.5pt; color: windowtext;\">Art. 4\u00a0 <\/span><\/b><b><span style=\"font-size: 11.5pt; color: windowtext;\">Competenza degli enti gestori <\/span><\/b><span style=\"font-size: 11.5pt; color: windowtext;\">I provvedimenti adottati dagli enti gestori dei beni collettivi ai sensi dell\u2019art.. 3, comma 1, lett. b ) n. 1, 2, 3, 4, della legge 31 gennaio 1994 n. 97 diventano esecutivi con la pubblicazione nell\u2019Albo dell\u2019ente gestore, senza bisogno di ulteriori approvazioni. In conseguenza \u00e8 abrogato l\u2019art. 3, 7\u00b0 comma, penultima proposizione della Legge. <\/span><\/p>\n<p class=\"Default\"><b><span style=\"font-size: 11.5pt; color: windowtext;\">Art. 5\u00a0 <\/span><\/b><b><span style=\"font-size: 11.5pt; color: windowtext;\">Trasferimento dei beni privati sui quali permane l\u2019esercizio di usi civici non ancora liquidati <\/span><\/b><\/p>\n<p class=\"Default\"><span style=\"font-size: 11.5pt; color: windowtext;\">All\u2019art. 3, 3\u00b0co., <i>Legge <\/i>\u00e8 aggiunta in fine la seguente proposizione: \u201c<i>Il regime giuridico dei beni di cui al comma 1 lettera d), ferma restando la destinazione dei beni stessi all\u2019esercizio dei diritti di uso civico, nonch\u00e9 la natura di beni di interesse paesaggistico, possono essere alienati e formare oggetto di diritti a favore di terzi\u201d<\/i>. <\/span><\/p>\n<p class=\"Default\"><b><span style=\"font-size: 11.5pt; color: windowtext;\">Art. 6\u00a0 <\/span><\/b><b><span style=\"font-size: 11.5pt; color: windowtext;\">Attuazione dell\u2019art. 3 comma 8 bis e 8 ter della Legge <\/span><\/b><\/p>\n<p class=\"Default\"><span style=\"font-size: 11.5pt; color: windowtext;\">I comma 8-<i>bis, <\/i>8-<i>ter, <\/i>8-<i>quater<\/i>, della Legge sono riformulati nei termini seguenti. <\/span><\/p>\n<p class=\"Default\"><span style=\"font-size: 11.5pt; color: windowtext;\">8-<i>bis. <\/i>Nel caso che porzioni di beni collettivi, nelle categorie individuate ai sensi del 1\u00b0 co. del presente articolo, abbiano irreversibilmente perduto, per fenomeni di trasformazione verificatisi anteriormente all\u2019entrata in vigore della legge 8.8.1985 n. 431, la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolivi, possono essere sclassificate dal Dominio collettivo che ne \u00e8 titolare, alle seguenti condizioni:\u00a0 <\/span><span style=\"font-size: 11.5pt; color: windowtext;\">(a) che il Dominio collettivo ottenga dal Comune, dalla Regione o altro ente pubblico, la disponibilit\u00e0 di una porzione immobiliare corrispondente per estensione, valore e destinazione, a quella da sclassificare, la quale, una volta acquistata dal Dominio collettivo, in virt\u00f9 di trasferimento o permuta, assume il regime giuridico di cui ai comma 3, 4, 5, 6 del presente articolo;\u00a0 <\/span><span style=\"font-size: 11.5pt; color: windowtext;\">(b) che le opere realizzate siano state autorizzate dall\u2019amministrazione comunale in conformit\u00e0 degli strumenti urbanistici vigenti all\u2019epoca della realizzazione e siano conformi agli strumenti urbanistici vigenti al momento dell\u2019operazione di sclassificazione. <\/span><span style=\"font-size: 11.5pt; color: windowtext;\">8-<i>ter<\/i>. La porzione immobiliare, sclassificata per effetto delle operazioni di cui al precedente comma, entra a far parte del patrimonio disponibile del Comune o di altro ente che abbia ceduto al Dominio collettivo la porzione immobiliare corrispondente. Gli atti di acquisto regolarmente registrati relativi a singole particelle della porzione immobiliare sclassificata sono convalidate. Singole particelle non oggetto di atti d\u2019acquisto <\/span>regolarmente registrati possono essere alienate dall\u2019ente proprietario nelle forme di legge a coloro che ne detengono il possesso.<\/p>\n<p><strong>Art. 7\u00a0 <\/strong><strong>Potest\u00e0 legislativa in materia di propriet\u00e0 collettive e diritti di uso civico <\/strong><\/p>\n<p>La disciplina legislativa delle propriet\u00e0 collettive e degli usi civici \u00e8 di esclusiva competenza dello Stato ai sensi dell\u2019art. 117, 2\u00b0co., lett. <em>l)<\/em>, ordinamento civile, secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 113\/2018, n. 228\/2021, n. 236\/2022 e dall\u2019art. 117, 2\u00b0 co., lett. <em>s) <\/em>tutela dell\u2019ambiente, Cost.. Resta ferma la competenza legislativa delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano. In conseguenza, \u00e8 di competenza esclusiva dello Stato la disciplina relativa alla autorizzazione delle alienazioni, dei mutamenti di destinazione; delle legittimazioni; alla liquidazione di usi civici su terre private mediante concessione ai sensi degli artt. 5 e seguenti della legge 16 giugno 1927 n. 1766; alle eventuali sclassificazioni di beni che abbiano perduto irreversibilmente l\u2019originaria destinazione agro-silvo-pastorale nei casi previsti dalla legge; allo scioglimento delle promiscuit\u00e0; alle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e alle altre funzioni previste dalla legge.<\/p>\n<p><strong>Art. 8\u00a0 <\/strong><strong>Funzioni amministrative in materia di propriet\u00e0 collettive e diritti di uso civico<\/strong><\/p>\n<p>Le funzioni amministrative di cui al precedente articolo sono esercitate dalle Regioni secondo le disposizioni della legge dello Stato. L\u2019autorizzazione al mutamento di destinazione di singole porzioni di beni collettivi, \u00e8 rilasciata sulla base di parere favorevole dell\u2019ente gestore che ne dimostri l\u2019utilit\u00e0 per la comunit\u00e0 titolare dei beni che ne sono oggetto. L\u2019autorizzazione alla alienazione di singole porzioni di beni collettivi, pu\u00f2 essere rilasciata in casi del tutto eccezionali a fronte di un preminente interesse pubblico che renda necessario il trasferimento del bene, sulla base di parere favorevole dell\u2019ente gestore. In nessun caso pu\u00f2 essere autorizzata l\u2019alienazione di singole porzioni di beni collettivi, se attraverso il mutamento di destinazione pu\u00f2 essere soddisfatto l\u2019interesse pubblico preminente per il quale l\u2019autorizzazione \u00e8 richiesta.<\/p>\n<p>(FOTO: Libro delle Parti (Delibere) della Regola di La Valle o Regola della Valle dal 1737 al 1798)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>********<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Tiziano De Col Facendo seguito alle prime sette parti di questa succinta e didascalica trattazione sui Dom\u00ecni Collettivi, Agordini in special modo, consigliamo la lettura delle prime sette parti da qui raggiungibili PRIMA PARTE\u00a0\u00a0SECONDA PARTE\u00a0\u00a0TERZA PARTE\u00a0\u00a0QUARTA PARTE\u00a0\u00a0QUINTA PARTE\u00a0\u00a0SESTA PARTE SETTIMA PARTE Come i nostri lettori avranno potuto sinora verificare, le nostre didascaliche trattazioni sui&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":350266,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-350265","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news-18","category-49","description-off"],"img_url":"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/c3e73648-c7c4-4d99-a302-3649cd5dda1c.jpg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/350265","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=350265"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/350265\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media\/350266"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=350265"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=350265"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=350265"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}