{"id":439979,"date":"2025-03-16T14:06:34","date_gmt":"2025-03-16T13:06:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/?p=439979"},"modified":"2025-03-17T22:01:56","modified_gmt":"2025-03-17T21:01:56","slug":"sui-domini-collettivi-ossia-i-cosiddetti-usi-civici-le-regole-altri-dodicesima-parte","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/sui-domini-collettivi-ossia-i-cosiddetti-usi-civici-le-regole-altri-dodicesima-parte\/","title":{"rendered":"SUI DOMINI COLLETTIVI OSSIA I COSIDDETTI USI CIVICI, LE REGOLE &#038; ALTRI \u2013 DODICESIMA PARTE"},"content":{"rendered":"<p>******<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><a class=\"dt-pswp-item\" href=\"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/f533c4c8-e475-4920-ac89-b751a8f30831.jpg\" data-dt-img-description=\"\" data-large_image_width=\"1218\" data-large_image_height=\"1489\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-439982 alignleft\" src=\"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/f533c4c8-e475-4920-ac89-b751a8f30831-245x300.jpg\" alt=\"\" width=\"245\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/f533c4c8-e475-4920-ac89-b751a8f30831-245x300.jpg 245w, https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/f533c4c8-e475-4920-ac89-b751a8f30831-838x1024.jpg 838w, https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/f533c4c8-e475-4920-ac89-b751a8f30831-768x939.jpg 768w, https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/f533c4c8-e475-4920-ac89-b751a8f30831.jpg 1218w\" sizes=\"auto, (max-width: 245px) 100vw, 245px\" \/><\/a>DI TIZIANO DE COL<\/strong><\/p>\n<p>Facendo seguito alle prime dieci parti di questa succinta e didascalica trattazione sui Dom\u00ecni Collettivi, Agordini in special modo, consigliamo la lettura delle prime dieci parti da qui raggiungibili:<\/p>\n<p><span style=\"color: #3366ff;\"><a style=\"color: #3366ff;\" href=\"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/sui-demani-collettivi-ossia-i-cosiddetti-usi-civici-le-regole-altri-prima-parte\/\"><b>PRIMA PARTE<\/b><\/a><strong>\u00a0\u00a0<\/strong><a style=\"color: #3366ff;\" href=\"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/sui-domini-collettivi-ossia-i-cosiddetti-usi-civici-le-regole-e-altri-seconda-parte\/\"><b>SECONDA PARTE<\/b><\/a><strong>\u00a0\u00a0<\/strong><a style=\"color: #3366ff;\" href=\"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/sui-domini-collettivi-ossia-i-cosiddetti-usi-civici-le-regole-altri-terza-parte\/\"><b>TERZA PARTE<\/b><\/a><strong>\u00a0\u00a0<\/strong><a style=\"color: #3366ff;\" href=\"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/sui-domini-collettivi-ossia-i-cosiddetti-usi-civici-le-regole-altri-quarta-parte\/\"><b>QUARTA PARTE<\/b><\/a><strong>\u00a0\u00a0<\/strong><a style=\"color: #3366ff;\" href=\"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/sui-domini-collettivi-ossia-i-cosiddetti-usi-civici-le-regole-altri-quinta-parte\/\"><b>QUINTA PARTE<\/b><\/a>\u00a0\u00a0<a style=\"color: #3366ff;\" href=\"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/usi-civici-ovvero-domini-collettivi-sesta-parte-di-tiziano-de-col\/\"><b>SESTA PARTE<\/b><\/a> <a style=\"color: #3366ff;\" href=\"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/sui-domini-collettivi-ossia-i-cosiddetti-usi-civici-le-regole-altri-settima-parte\/\"><b>SETTIMA PARTE <\/b><\/a><a style=\"color: #3366ff;\" href=\"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/sui-domini-collettivi-ossia-i-cosiddetti-usi-civici-le-regole-altri-ottava-parte\/\"><b>OTTAVA PARTE<\/b><\/a><strong>\u00a0 <\/strong><a style=\"color: #3366ff;\" href=\"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/sui-domini-collettivi-ossia-i-cosiddetti-usi-civici-le-regole-altri-nona-parte\/\"><b>NONA PARTE<\/b><\/a>\u00a0<\/span><strong><span style=\"color: #3366ff;\"><a style=\"color: #3366ff;\" href=\"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/sui-domini-collettivi-ossia-i-cosiddetti-usi-civici-le-regole-altri-decima-parte\/\">DECIMA PARTE<\/a><\/span>\u00a0 <a href=\"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/sui-domini-collettivi-ossia-i-cosiddetti-usi-civici-le-regole-altri-undicesima-parte\/\"><span style=\"color: #3366ff;\">UNDICESIMA PARTE<\/span><\/a><\/strong><\/p>\n<p>Mi scuso innanzitutto con gli specialisti del settore, Storici, Avvocati, Tecnici, Funzionari, se utilizzer\u00f2 un linguaggio semplice, senza esagerare con gli approfondimenti di storia e Diritto, per fare in modo che queste poche righe risultino comprensibili anche al lettore che non sia avvezzo ai tecnicismi, ma sia interessato a comprendere da dove derivino e come debbano essere gestiste vastissime parti del territorio delle nostre montagne per troppo tempo erroneamente ritenute di propriet\u00e0 pura dei Comuni. Sul termine Usi Civici e sul suo utilizzo nel nostro ambito montano si \u00e8 creata confusione a partire dal 1927 con la Legge 1766 sul riordino degli Usi Civici del Regno. Sotto questo termine infatti vennero riunite al tempo diverse fattispecie di servit\u00f9 collettiva da parte delle comunit\u00e0 locali di terreni su propriet\u00e0 altrui sia privata che pubblica, che, in diverse parti d\u2019Italia , soprattutto nel Centro-Sud Italia avevano origini feudali e nulla avevano da condividere, per esempio, con le Propriet\u00e0 Collettive dell\u2019 Arco Alpino da noi rappresentate dalle Regole e dallo status di Regoliere. Uso Civico inteso quindi come diritto di una collettivit\u00e0 su terre di propriet\u00e0 di terzi o dei Comuni, che non pu\u00f2 essere confuso con un diritto di una collettivit\u00e0 su terre proprie come rappresentato nelle nostre zone. La Propriet\u00e0 Collettiva nelle nostre zone, nel secondo dopoguerra, con varie Leggi Statali, si afferm\u00f2 come Propriet\u00e0 Regoliera ,secondo il Diritto Anteriore che vedeva , fino ad epoca Napoleonica, ossia fino al Decreto Vicereale 225 del 1806, i cosiddetti Corpi degli Antichi Originari, quali intestatari del cosiddetto Patrimonio Antico delle secolari Regole presenti fino ad allora sul territorio montano, quantomeno Ampezzano, Cadorino, Agordino, Bellunese, Zoldano, Alpagoto. Il citato Decreto Vicereale 225 del 1806 non espropriava i Corpi degli Antichi Originari dei loro territori per trasferirli ai Nuovi Corpi Comunitativi, ossia ai Comuni, che nacquero in quel frangente, ma li trasfer\u00ec ai Comuni in sola amministrazione. Anche durante il dominio Asburgico, l\u2019Impero, con la Sovrana Risoluzione del \u00a016 Aprile1839 e con la Notificazione del 10 luglio 1839 per la sua applicazione, sanc\u00ec che nessuna innovazione era stata introdotta riguardo agli Antichi Originari rispetto alle prescrizioni Napoleoniche del 1806 e quindi i Comuni avevano tali territori in sola amministrazione confermando la propriet\u00e0 agli Antichi Originari. Sul concetto di Antichi Originari torner\u00f2 con un apposito articolo. La Istruzione Governativa 17 Giugno 1841 n 18558-2520 rimarcava ancor pi\u00f9 il concetto e al paragrafo 10 recitava: <em>\u201cLa rinuncia al diretto dominio dello Stato clementissimamente accordata da S.M. (paragrafo 3 della Sovrana Risoluzione 16 aprile 1839) si riferisce, in vece che all\u2019attual corpo communitativo <\/em>[Comuni]<em>, ai corpi morali dalle originarie investiture contemplati <\/em>[Regole]<em>, dappoich\u00e9 la consolidazione del diretto dominio coll\u2019utile deve sempre aver luogo a favor di quello, a cui esso utile dominio venne originariamente concesso, e la comunione d\u2019interessi riguarda l\u2019amministrazione e non altrimenti la propriet\u00e0. Dietro ci\u00f2 ad ogni frazione , originariamente investita appartiene esclusivamente il Sovrano benefizio, e ov\u2019essa abbia passivit\u00e0 dev\u2019esser alienata tanta parte di bene comunali incolti quanta sia sufficiente ad estinguerle giusta la Sovrana prescrizione. Nel resto, e fuor di questo caso, ove sussista l\u2019unione di interessi, siccome si tratta di un solo indistinto, e complessivo corpo comunitativo nel modo stesso, che comune e indistinto \u00e8 il vantaggio derivante dalla disposizione qualsiasi d\u00e8 beni incolti, dev\u2019essere comune e indistinta la propriet\u00e0\u201d<\/em>. Come frazione si intendeva la singola Regola. Quindi, sia Napoleone che l\u2019Impero Asburgico riconobbero la propriet\u00e0 Collettiva degli Antichi Originari in quanto Ordinamento Anteriore sia al dominio Napoleonico che all\u2019Impero Asburgico. Con la Legge del 1927, la Propriet\u00e0 Collettiva venne \u201comologata\u201d all\u2019 Uso Civico esistente in altre parti d\u2019Italia ma non nella montagna bellunese interessata da amministrazione da parte dei Comuni di territori di origine Regoliera o comunque Collettiva. Non essendoci stato , al tempo, altro modo di rappresentare la Propriet\u00e0 Collettiva, quella non ancora riconfigurata nelle Regole \u00a0nell\u2019ambito del Diritto, anche la Regione Veneto, con la Legge Regionale 31 del 1994 sul riordino degli Usi Civici , dett\u00f2 le procedure per l\u2019 Accertamento e il Riordino degli impropriamente definiti \u201cUsi Civici\u201d, quasi fossero propriet\u00e0 dei Comuni gravate da delle servit\u00f9 a favore delle comunit\u00e0 locali, mentre un\u2019altra Legge Regione Veneto, la 26 del 1996 dettava e detta tuttora le procedure per la ricostituzione delle Regole, le quali, come anzidetto, rappresentano nella montagna bellunese la fattispecie della Propriet\u00e0 Collettiva, ossia il Patrimonio Antico di una Collettivit\u00e0 chiusa formata dagli Antichi Originari. Dove sono state ricostituite le Regole la problematica di nostro interesse \u00e8 ben definita, in quanto il Patrimonio Antico, ( soggetto a inalienabilit\u00e0, inusucapibilit\u00e0, indivisibilit\u00e0 e vincolo permanente agro silvo pastorale)\u00a0 lo Statuto e l\u2019Elenco dei Regolieri determinano il campo d\u2019azione. Il problema si pone dove, come per la maggior parte dell\u2019 Agordino Storico o del Bellunese, le Regole non siano ancora state ricostituite e si continui ad utilizzare (impropriamente) la denominazione di Usi Civici pur avendo tali territori la derivazione Regoliera. E nel frattempo, nel 2017, entrava in vigore la Legge dello Stato di attuazione della Costituzione, n 168 titolata: \u201cNorme in materia di Domini Collettivi\u201d, e quindi dal novembre 2017 la Legge nella quale inquadrare anche la Propriet\u00e0 Collettiva o Dominio Collettivo, \u00a0fino ad allora erroneamente inquadrata come \u201cUsi Civici\u201d, esiste, bisogna applicarla. La differenza non \u00e8 una questione di lana caprina, in quanto, la sentenza n. 119 del 2023 della Corte Costituzionale sembra rimettere in gioco la libera circolazione dei beni gravati da Usi Civici e quindi la loro alienabilit\u00e0 pur mantenendo il vincolo di Uso Civico sul terreno alienato, ma riguarda, a mio avviso, solo i beni gi\u00e0 privati gravati da Uso Civico da parte di una collettivit\u00e0 e non certamente beni del Dominio \u00a0Collettivo, ossia del Patrimonio Antico degli Originari Regolieri , inalienabili, indivisibili, inusucapibili, dal 1806 in sola Amministrazione ai Comuni allora appena nati. Operativamente, per poter procedere ad un qualsiasi trasferimento di propriet\u00e0 immobiliare \u00e8 necessario richiedere al Comune un Certificato di destinazione urbanistica. Nei Comuni ove si \u00e8 proceduto , in ottemperanza alla Legge, alla verifica e riordino dei cosiddetti Usi Civici, ai sensi della Legge Regionale 31\/1994 e dove non siano ancora state ripristinate le Regole, nel caso l\u2019oggetto del trasferimento di propriet\u00e0 riguardi immobili (terreni o fabbricati) ricadenti nell\u2019 allegato C\u00a0\u00a0 della Legge Regionale 31\/1994,( Terreni di uso civico, gi\u00e0 compresi nell&#8217;allegato A, oggetto di alienazione non autorizzata ai sensi dell&#8217;art. 12 della L. 1766\/1927, da reintegrare nel demanio civico), ossia attualmente intestati a privati, ma da reintegrare nel patrimonio civico (Dominio Collettivo) in quanto, o provenienti da occupazioni senza alcun titolo, o da atti di vendita illegittimi da parte dei Comuni e quindi nulli, \u00a0i Comuni stessi rilasciano normalmente un certificato di destinazione urbanistica con l\u2019eventuale \u00a0annotazione di soggezzione o gravame di Uso Civico ai sensi della Legge Regionale 31\/1994, senza magari specificare che il terreno o l\u2019immobile in questione , ai sensi della medesima Legge ed a seguito di Accertamento, Verifica e DGR Regionale, deve essere reintegrato nel Dominio Collettivo o Patrimonio Antico degli Originari in Amministrazione al Comune e quindi non \u00e8 commerciabile in quanto inalienabile, indivisibile, inusucapibile. La mancata precisazione nel certificato di destinazione urbanistica di quanto sopra, potrebbe, a mio avviso, generare confusione e portare a pensare che il terreno o l\u2019immobile in questione sia liberamente commerciabile, comportando, a mio avviso, la reale possibilit\u00e0 che l\u2019 atto di compravendita sia nullo.<\/p>\n<p><strong>IL DECRETO DEL 25 NOVEMBRE 1806 (3 PAGINE)<\/strong><\/p>\n<a href=\"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/D.-25-novembre-1806-n.-225.pdf\" class=\"pdfemb-viewer\" style=\"\" data-width=\"max\" data-height=\"max\" data-toolbar=\"top\" data-toolbar-fixed=\"on\">D. 25 novembre 1806 n. 225<\/a>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>********<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>****** &nbsp; DI TIZIANO DE COL Facendo seguito alle prime dieci parti di questa succinta e didascalica trattazione sui Dom\u00ecni Collettivi, Agordini in special modo, consigliamo la lettura delle prime dieci parti da qui raggiungibili: PRIMA PARTE\u00a0\u00a0SECONDA PARTE\u00a0\u00a0TERZA PARTE\u00a0\u00a0QUARTA PARTE\u00a0\u00a0QUINTA PARTE\u00a0\u00a0SESTA PARTE SETTIMA PARTE OTTAVA PARTE\u00a0 NONA PARTE\u00a0DECIMA PARTE\u00a0 UNDICESIMA PARTE Mi scuso innanzitutto con&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":439983,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[1,51,49],"tags":[],"class_list":["post-439979","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-senza-categoria","category-evidenza-top","category-news-18","category-1","category-51","category-49","description-off"],"img_url":"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/SCR-20250316-momb.jpeg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/439979","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=439979"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/439979\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":440267,"href":"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/439979\/revisions\/440267"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media\/439983"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=439979"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=439979"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=439979"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}