{"id":450532,"date":"2025-05-22T16:56:29","date_gmt":"2025-05-22T14:56:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/?p=450532"},"modified":"2025-05-23T05:37:46","modified_gmt":"2025-05-23T03:37:46","slug":"sui-domini-collettivi-ossia-i-cosiddetti-usi-civici-le-regole-altri-quattordicesima-parte","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/sui-domini-collettivi-ossia-i-cosiddetti-usi-civici-le-regole-altri-quattordicesima-parte\/","title":{"rendered":"SUI DOMINI COLLETTIVI OSSIA I COSIDDETTI USI CIVICI, LE REGOLE &#038; ALTRI \u2013 QUATTORDICESIMA PARTE"},"content":{"rendered":"<p>******<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><a class=\"dt-pswp-item\" href=\"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/133e582e-d5ec-4acd-b2cc-f6f41aa191a0.jpg\" data-dt-img-description=\"\" data-large_image_width=\"1600\" data-large_image_height=\"1200\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-450533 alignleft\" 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Collettivi, Agordini in special modo, consigliamo la lettura delle prime dieci parti da qui raggiungibili:<\/p>\n<p><span style=\"color: #3366ff;\"><a style=\"color: #3366ff;\" href=\"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/sui-demani-collettivi-ossia-i-cosiddetti-usi-civici-le-regole-altri-prima-parte\/\"><b>PRIMA PARTE<\/b><\/a><strong>\u00a0\u00a0<\/strong><a style=\"color: #3366ff;\" href=\"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/sui-domini-collettivi-ossia-i-cosiddetti-usi-civici-le-regole-e-altri-seconda-parte\/\"><b>SECONDA PARTE<\/b><\/a><strong>\u00a0\u00a0<\/strong><a style=\"color: #3366ff;\" href=\"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/sui-domini-collettivi-ossia-i-cosiddetti-usi-civici-le-regole-altri-terza-parte\/\"><b>TERZA PARTE<\/b><\/a><strong>\u00a0\u00a0<\/strong><a style=\"color: #3366ff;\" href=\"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/sui-domini-collettivi-ossia-i-cosiddetti-usi-civici-le-regole-altri-quarta-parte\/\"><b>QUARTA PARTE<\/b><\/a><strong>\u00a0\u00a0<\/strong><a style=\"color: #3366ff;\" href=\"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/sui-domini-collettivi-ossia-i-cosiddetti-usi-civici-le-regole-altri-quinta-parte\/\"><b>QUINTA PARTE<\/b><\/a>\u00a0\u00a0<a style=\"color: #3366ff;\" href=\"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/usi-civici-ovvero-domini-collettivi-sesta-parte-di-tiziano-de-col\/\"><b>SESTA PARTE<\/b><\/a> <a style=\"color: #3366ff;\" href=\"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/sui-domini-collettivi-ossia-i-cosiddetti-usi-civici-le-regole-altri-settima-parte\/\"><b>SETTIMA PARTE <\/b><\/a><a style=\"color: #3366ff;\" href=\"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/sui-domini-collettivi-ossia-i-cosiddetti-usi-civici-le-regole-altri-ottava-parte\/\"><b>OTTAVA PARTE<\/b><\/a><strong>\u00a0 <\/strong><a style=\"color: #3366ff;\" href=\"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/sui-domini-collettivi-ossia-i-cosiddetti-usi-civici-le-regole-altri-nona-parte\/\"><b>NONA PARTE<\/b><\/a>\u00a0<\/span><strong><span style=\"color: #3366ff;\"><a style=\"color: #3366ff;\" href=\"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/sui-domini-collettivi-ossia-i-cosiddetti-usi-civici-le-regole-altri-decima-parte\/\">DECIMA PARTE<\/a><\/span>\u00a0 <a href=\"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/sui-domini-collettivi-ossia-i-cosiddetti-usi-civici-le-regole-altri-undicesima-parte\/\"><span style=\"color: #3366ff;\">UNDICESIMA PARTE<\/span><\/a>\u00a0 <a href=\"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/sui-domini-collettivi-ossia-i-cosiddetti-usi-civici-le-regole-altri-dodicesima-parte\/\"><span style=\"color: #3366ff;\">DODICESIMA PARTE<\/span><\/a> \u00a0<span style=\"color: #3366ff;\"><a style=\"color: #3366ff;\" href=\"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/sui-domini-collettivi-ossia-i-cosiddetti-usi-civici-le-regole-altri-tredicesima-parte\/\">TREDICESIMA PARTE<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n<p>Nelle precedenti parti abbiamo gi\u00e0 trattato della effettiva propriet\u00e0 dei Domini Collettivi (che dal 2017 in poi continuano ad essere chiamati impropriamente Usi Civici ). Abbiamo gi\u00e0 visto che non sono di propriet\u00e0 dei Comuni, i quali hanno la sola Amministrazione in assenza della costituzione di un \u201cEnte Esponenziale\u201d rappresentativo degli aventi diritto e che, nelle nostre zone, \u00e8 normalmente costituito dalle Regole. Tale Amministrazione da parte del Comune dei Domini Collettivi deve essere esercitata in \u201cAmministrazione Separata\u201d, ossia entrate ed uscite di questa gestione devono essere ben identificabili, non devono partecipare al bilancio generale del Comune e da qui la definizione di \u201cAmministrazione Separata\u201d. Tali proventi hanno inoltre un vincolo di destinazione e non possono essere utilizzati a copertura parziale delle uscite correnti del Comune (spese correnti) se non per la sola quota afferente gli oneri di gestione che il Comune affronta per tale Amministrazione Separata, ossia la parte delle spese del personale del Comune impegnato in questa speciale gestione. I proventi principali derivanti dai Domini Collettivi sono le affittanze di Malghe e Pascoli afferenti al Dominio, ma soprattutto i ricavi derivanti dalle gestioni forestali, ossia la vendita del legname proveniente dal Dominio Collettivo e qui si comprende l\u2019importanza della prescrizione di Legge riguardo l\u2019 utilizzo di tali proventi da parte del Comune. Se prima del 2017 c\u2019erano dubbi sulla questione, dopo la Legge 168\/2017, non sussistono pi\u00f9 dubbi.<\/p>\n<p>Proponiamo qui una parte della recente sentenza del TAR Veneto del 9 Aprile 2025, che ripercorre lo stato giuridico di tali Beni e gli obblighi che hanno i Comuni per la loro Amministrazione qualora non sia ancora stato costituito , come gi\u00e0 sopra accennato, l\u2019\u201cEnte Esponenziale\u201d rappresentativo degli aventi diritto e che, nelle nostre zone, \u00e8 normalmente costituito dalle Regole.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>9.1. Questo Tribunale Amministrativo ha gi\u00e0 affermato che: \u201c<em>3.1. Gli usi civici sono diritti reali millenari di natura collettiva, volti ad assicurare un\u2019utilit\u00e0 o comunque un beneficio ai singoli appartenenti ad una collettivit\u00e0.<\/em><\/p>\n<p><em>Essi sono disciplinati a livello statale: dalla legge n. 168 del 20 novembre 2017 e dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (artt. 1-34 e 36-43) nonch\u00e9 dal relativo regolamento di esecuzione di cui al r.d. n. 332 del 1928. A livello regionale gli usi civici sono disciplinati dalla legge n. 31 del 22 luglio 1994.<\/em><\/p>\n<p><em>In base all\u2019art. 1 della legge n. 168 del 2017, \u2018Gli enti esponenziali delle collettivit\u00e0 titolari dei diritti di uso civico e della propriet\u00e0 collettiva hanno personalit\u00e0 giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria\u201d; essi amministrano \u201ci beni di propriet\u00e0 collettiva e i beni gravati da diritti di uso civico\u201d e sono dotati di capacit\u00e0 di autonormazione e di gestione \u201cdel patrimonio naturale, economico e culturale, che fa capo alla base territoriale della propriet\u00e0 collettiva, considerato come compropriet\u00e0 inter-generazionale\u2019.<\/em><\/p>\n<p><em>In mancanza di un ente esponenziale, tali beni sono gestiti dai comuni con amministrazione separata (art. 2). I beni infatti devono ritenersi appartenenti non all\u2019amministrazione-apparato, intesa come persona giuridica pubblica, ma all\u2019amministrazione-collettivit\u00e0, in quanto tali amministrati dal Comune come ente esponenziale preposto all&#8217;effettiva realizzazione degli interessi della collettivit\u00e0 dei residenti.<\/em><\/p>\n<p><strong><em>Il Comune amministra quindi questi beni non in quanto di sua propriet\u00e0, bens\u00ec in quanto appartenenti alla collettivit\u00e0 di riferimento \u2013 ai residenti di quel determinato territorio &#8211; al fine di rendere effettive le varie forme di godimento e di uso collettivo del bene.<\/em><\/strong><\/p>\n<p><em>In particolare l\u2019amministrazione dei beni collettivi avviene in forma \u201cduale\u201d: al Comune &#8211; quale ente esponenziale dei diritti della collettivit\u00e0 \u2013 spetta l\u2019ordinaria amministrazione di tali beni, mentre a fronte di iniziative di carattere straordinario \u2013 come \u00e8 il caso di alienazioni o di mutamenti di destinazione \u2013 alla Regione spetta il necessario potere autorizzatorio.<\/em><\/p>\n<p><em>3.1.1. Per quanto tali beni siano soggettivamente privati, per costante giurisprudenza sono soggetti ad un regime giuridico sostanzialmente corrispondente a quello dei beni demaniali (Cass., Sez. III, 28 settembre 2011, n. 19792; Cass. Sez. III, 28 settembre 2011 n. 19792) e quindi sono di norma inalienabili, incommerciabili ed insuscettibili di usucapione (art. 3, comma 3, legge n. 278 del 2017).<\/em><\/p>\n<p><em>La sottoposizione di tali beni ad un regime in parte riconducibile a quello dei beni demaniali \u00e8 correlata alla necessit\u00e0 di garantirne il godimento e l\u2019uso collettivo e altres\u00ec la conservazione \u2013 l\u2019intergenerazionalit\u00e0 &#8211; in quanto anche strumenti di tutela dell\u2019ambiente e del paesaggio (Corte cost., 31 maggio 2018, n. 113; Corte cost. 11 maggio 2017, n. 103).<\/em><\/p>\n<p><em>La destinazione del bene gravato da uso civico, come bosco o come pascolo permanente, non pu\u00f2 pertanto essere modificata, salva la possibilit\u00e0 di richiedere l\u2019autorizzazione (oggi di competenza della Regione in luogo del Ministero) a derogarvi attraverso un procedimento che anche oggi ha carattere tipicamente eccezionale e non pu\u00f2 n\u00e9 deve risolversi nella perdita dei benefici, anche solo di carattere ambientale per la generalit\u00e0 degli abitanti, unicamente a vantaggio di privati (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 25 settembre 2007, n. 4962; Cons. Stato, Sez. VI, 6 marzo 2003, n. 1247).<\/em><\/p>\n<p><em>Ai sensi dell\u2019art. 12 della legge n. 1766 del 1927 nonch\u00e9 del combinato dell\u2019art. 3 della legge n. 178 del 2017, dell\u2019art. 3 della legge n. 97 del 1994 e dell\u2019art. 10 della legge regionale n. 31 del 1994 tale eccezionale deroga richiede l\u2019autorizzazione dell\u2019ente di controllo ed in particolare della Regione.<\/em><\/p>\n<p><em>3.1.2. Anche l\u2019attribuzione di un bene gravato da uso civico in concessione in uso esclusivo ad un terzo per un consistente lasso di tempo comporta una sottrazione del bene all\u2019uso collettivo ed implica un mutamento di destinazione del bene che richiede l\u2019autorizzazione dell\u2019ente di controllo.<\/em><\/p>\n<p><em>3.1.3. L\u2019affidamento del bene collettivo in concessione a terzi richiede inoltre il coinvolgimento procedimentale degli effettivi titolari del diritto collettivo \u2013 quindi della collettivit\u00e0 dei residenti &#8211; e altres\u00ec lo svolgimento di una procedura competitiva.<\/em><\/p>\n<p><em>E\u2019 stato infatti affermato che: \u2018Quando il mutamento di destinazione \u201cin deroga\u201d delle terre sottoposte ad uso civico si risolve in un\u2019attribuzione a terzi di diritti spettanti alla collettivit\u00e0, l\u2019iter per il rilascio della relativa autorizzazione deve quindi essere necessariamente ricondotto all\u2019ambito proprio dei procedimenti di concessione dei beni demaniali, in quanto ha l\u2019identico effetto di privare i componenti della collettivit\u00e0 (che ne sono i veri titolari) del beneficio, per trasferirlo a soggetti privati che richiedono l&#8217;utilizzazione imprenditoriale del terreno a fini di lucro personale per un consistente lasso di tempo.<\/em><\/p>\n<p><em>Infatti, se i diritti appartengono alla collettivit\u00e0 e questi sono solo amministrati dal Comune sotto il controllo della Regione, \u00e8 evidente che le relative dinamiche procedimentali di gestione non solo debbano corrispondere al predetto assetto istituzionale, ma soprattutto debbano comunque avvenire nel rispetto dei cardini della pubblicit\u00e0, imparzialit\u00e0, trasparenza e non discriminazione in quanto, analogamente alle concessioni di beni demaniali, anche qui il procedimento finisce per costituire un utilizzo privato di beni della collettivit\u00e0 che, nel favorire le possibilit\u00e0 di lucro di un determinato imprenditore in danno degli altri, altera le naturali dinamiche del mercato (arg. ex Corte Conti 13 maggio 2005 n. 5)\u2019\u00a0(cfr. Cons Stato, Sez. IV, 26 marzo 2013, n. 1698).<\/em><\/p>\n<p><em>La natura comunque \u2018pubblica\u2019 dei diritti di uso civico comporta, in linea generale, l\u2019applicazione dei principi di derivazione comunitaria, di concorrenza, parit\u00e0 di trattamento, trasparenza, non discriminazione, e proporzionalit\u00e0, di cui all&#8217;articolo 1 della legge n. 241 del 1990 e s.m.i, i quali non solo si applicano direttamente nel nostro ordinamento, ma debbono informare il comportamento della P.A., anche quando, come nel caso di concessioni di diritti su beni pubblici, non vi sia una specifica norma che preveda la procedura dell&#8217;evidenza pubblica (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 19 giugno 2009, n. 4035).<\/em><\/p>\n<p><em>Sul punto \u00e8 stato infatti affermato che \u2018In coerenza\u00a0[\u2026]\u00a0della ricordata natura collettiva \u2018duale\u2019 dei diritti reali, l\u2019interpretazione costituzionalmente orientata ai cardini di cui all\u2019art. 97 Cost. impone che le procedure concernenti le richieste di autorizzazione al mutamento di destinazione debbano anche rispettare le regole di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. ed in particolare i principi generali:<\/em><\/p>\n<p><em>&#8211; del contraddittorio, di informazione e di partecipazione pubblica: pertanto, prima di procedere a qualunque iniziativa in materia di deroga ex art. 12 della L. n. 1766\/1927, le amministrazioni comunali &#8211; la cui rappresentanza \u00e8 pur sempre in nome della loro collettivit\u00e0 &#8211; devono dare massima notoriet\u00e0 a mezzo di pubblici avvisi anche sul proprio sito internet, dell\u2019esistenza dell\u2019iniziativa ed delle relative condizioni generali, al fine di consentire la partecipazione e richieste di chiarimenti, l\u2019emersione del dissenso, il vaglio delle eventuali obiezioni dei soggetti appartenenti alla comunit\u00e0 che sono i reali titolari dei diritti civici;<\/em><\/p>\n<p><em>&#8211; di trasparenza, pubblicit\u00e0 ed imparzialit\u00e0: la procedura ad evidenza pubblica non pu\u00f2 che seguire il canone generale di cui all\u2019art. 12 della legge n. 241 del 1990 che \u00e8 espressione concreta dei cardini costituzionali di cui all\u2019art. 97 della Costituzione a presidio dei principi dell\u2019imparzialit\u00e0 e della trasparenza (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 10 maggio 2005, n. 2345). La predetta norma (oltre ai casi \u2018\u2026 di sovvenzioni e sussidi, ecc., \u2026\u2019) disciplina, senza distinzioni di sorta, tutte le concessioni concernenti \u2018\u2026l&#8217;attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati\u2019 tra i quali rientrano indubitabilmente anche le fattispecie di cui all\u2019art. 12 della legge n. 1766 del 1927. Pertanto, l\u2019autorizzazione alla cessione ovvero al mutamento di destinazione di un bene civico deve essere senz\u2019altro \u2018\u2026subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle Amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalit\u00e0 cui le Amministrazioni devono attenersi\u2019 (come recita il cit. art. 12)\u2019 (cfr. Cons Stato, Sez. IV, 26 marzo 2013, n. 16989).<\/em><\/p>\n<p><em>In definitiva \u00e8 necessario l&#8217;espletamento di un confronto concorrenziale non solo per l\u2019individuazione di tutti i soggetti potenzialmente interessati, ma anche per il conseguimento del massimo utile per\u00a0l\u2019universitas civium.\u00a0Ci\u00f2 richiede l\u2019esperimento della pubblicit\u00e0 e la predeterminazione dei criteri di assegnazione che devono essere resi previamente noti a garanzia della trasparenza e dell\u2019imparzialit\u00e0 dell&#8217;azione amministrativa e dalla successiva puntuale verifica dell\u2019applicazione degli stessi nel provvedimento con cui il Comune chiede alla Regione l\u2019assenso al mutamento di destinazione<\/em>\u201d (cfr. TAR Veneto, Sez. I, 22-6-2021, n. 837).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>*********<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>****** &nbsp; DI TIZIANO DE COL Facendo seguito alle prime dieci parti di questa succinta e didascalica trattazione sui Dom\u00ecni Collettivi, Agordini in special modo, consigliamo la lettura delle prime dieci parti da qui raggiungibili: PRIMA PARTE\u00a0\u00a0SECONDA PARTE\u00a0\u00a0TERZA PARTE\u00a0\u00a0QUARTA PARTE\u00a0\u00a0QUINTA PARTE\u00a0\u00a0SESTA PARTE SETTIMA PARTE OTTAVA PARTE\u00a0 NONA PARTE\u00a0DECIMA PARTE\u00a0 UNDICESIMA PARTE\u00a0 DODICESIMA PARTE \u00a0TREDICESIMA PARTE&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":450533,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[51,49],"tags":[],"class_list":["post-450532","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-evidenza-top","category-news-18","category-51","category-49","description-off"],"img_url":"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/133e582e-d5ec-4acd-b2cc-f6f41aa191a0.jpg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/450532","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=450532"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/450532\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":450534,"href":"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/450532\/revisions\/450534"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media\/450533"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=450532"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=450532"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=450532"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}