{"id":473054,"date":"2025-10-02T17:23:19","date_gmt":"2025-10-02T15:23:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/?p=473054"},"modified":"2025-10-02T17:23:19","modified_gmt":"2025-10-02T15:23:19","slug":"sui-domini-collettivi-ossia-i-cosiddetti-usi-civici-le-regole-altri-quindicesima-parte","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/sui-domini-collettivi-ossia-i-cosiddetti-usi-civici-le-regole-altri-quindicesima-parte\/","title":{"rendered":"SUI DOMINI COLLETTIVI OSSIA I COSIDDETTI USI CIVICI, LE REGOLE &#038; ALTRI \u2013 QUINDICESIMA  PARTE"},"content":{"rendered":"<p>*******<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><a class=\"dt-pswp-item\" href=\"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/9c705f0b-70f4-43b9-9bb4-0e08c0babfc8.jpg\" data-dt-img-description=\"\" data-large_image_width=\"2000\" data-large_image_height=\"1500\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-473055 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Dom\u00ecni Collettivi, Agordini in special modo, consigliamo la lettura delle prime dieci parti da qui raggiungibili:<\/p>\n<p><span style=\"color: #3366ff;\"><a style=\"color: #3366ff;\" href=\"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/sui-demani-collettivi-ossia-i-cosiddetti-usi-civici-le-regole-altri-prima-parte\/\"><b>PRIMA PARTE<\/b><\/a><strong>\u00a0\u00a0<\/strong><a style=\"color: #3366ff;\" href=\"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/sui-domini-collettivi-ossia-i-cosiddetti-usi-civici-le-regole-e-altri-seconda-parte\/\"><b>SECONDA PARTE<\/b><\/a><strong>\u00a0\u00a0<\/strong><a style=\"color: #3366ff;\" href=\"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/sui-domini-collettivi-ossia-i-cosiddetti-usi-civici-le-regole-altri-terza-parte\/\"><b>TERZA PARTE<\/b><\/a><strong>\u00a0\u00a0<\/strong><a style=\"color: #3366ff;\" href=\"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/sui-domini-collettivi-ossia-i-cosiddetti-usi-civici-le-regole-altri-quarta-parte\/\"><b>QUARTA PARTE<\/b><\/a><strong>\u00a0\u00a0<\/strong><a style=\"color: #3366ff;\" href=\"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/sui-domini-collettivi-ossia-i-cosiddetti-usi-civici-le-regole-altri-quinta-parte\/\"><b>QUINTA PARTE<\/b><\/a>\u00a0\u00a0<a style=\"color: #3366ff;\" href=\"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/usi-civici-ovvero-domini-collettivi-sesta-parte-di-tiziano-de-col\/\"><b>SESTA PARTE<\/b><\/a> <a style=\"color: #3366ff;\" href=\"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/sui-domini-collettivi-ossia-i-cosiddetti-usi-civici-le-regole-altri-settima-parte\/\"><b>SETTIMA PARTE <\/b><\/a><a style=\"color: #3366ff;\" href=\"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/sui-domini-collettivi-ossia-i-cosiddetti-usi-civici-le-regole-altri-ottava-parte\/\"><b>OTTAVA PARTE<\/b><\/a><strong>\u00a0 <\/strong><a style=\"color: #3366ff;\" href=\"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/sui-domini-collettivi-ossia-i-cosiddetti-usi-civici-le-regole-altri-nona-parte\/\"><b>NONA PARTE<\/b><\/a>\u00a0<\/span><strong><span style=\"color: #3366ff;\"><a style=\"color: #3366ff;\" href=\"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/sui-domini-collettivi-ossia-i-cosiddetti-usi-civici-le-regole-altri-decima-parte\/\">DECIMA PARTE<\/a><\/span>\u00a0 <a href=\"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/sui-domini-collettivi-ossia-i-cosiddetti-usi-civici-le-regole-altri-undicesima-parte\/\"><span style=\"color: #3366ff;\">UNDICESIMA PARTE<\/span><\/a>\u00a0 <a href=\"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/sui-domini-collettivi-ossia-i-cosiddetti-usi-civici-le-regole-altri-dodicesima-parte\/\"><span style=\"color: #3366ff;\">DODICESIMA PARTE<\/span><\/a> \u00a0<span style=\"color: #3366ff;\"><a style=\"color: #3366ff;\" href=\"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/sui-domini-collettivi-ossia-i-cosiddetti-usi-civici-le-regole-altri-tredicesima-parte\/\">TREDICESIMA PARTE<\/a><\/span><\/strong>\u00a0 <a href=\"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/sui-domini-collettivi-ossia-i-cosiddetti-usi-civici-le-regole-altri-quattordicesima-parte\/\"><span style=\"color: #3366ff;\"><strong>QUATTORDICESIMA PUNTATA<\/strong><\/span><\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Di grande valore e rilievo \u00e8 la sentenza n. 37 dell\u20198 settembre 2025 con cui il Commissario agli usi civici di Roma ha chiarito e messo dei punti fermi su un passaggio della Legge 168\/2017 ossia l\u2019assoggettamento dei cosiddetti \u201ccorpi idrici\u201d al Dominio Collettivo qualora ricadano in territori di Antica Origine Collettiva, specificando inoltre la competenza del Commissario Usi Civici e la definizione di Dominio Collettivo. Data l\u2019importanza e la delicatezza dell\u2019argomento, riporteremo solamente e testualmente i passaggi pi\u00f9 significativi della sentenza senza aggiungere commenti limitandoci solo a titolare i passaggi pi\u00f9 significativi:<\/p>\n<p><em><u>Competenza del Commissario Usi Civici:<\/u> \u201cOsserva il Commissario che la giurisdizione, deve essere valutata in base al cosiddetto petitum sostanziale, cio\u00e8 all\u2019&#8217;intrinseca consistenza dell&#8217;interesse dedotto in lite in relazione alla reale protezione accordata dall&#8217;ordinamento giuridico alla posizione soggettiva del ricorrente. In particolare la giurisdizione dei commissari per la liquidazione degli usi civici ha ad oggetto, ai sensi dell&#8217;art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, tutte le controversie relative all&#8217;accertamento, alla valutazione e alla liquidazione dei diritti di uso civico, allo scioglimento delle promiscuit\u00e0 e alla rivendicazione e ripartizione delle terre, e quindi, in sostanza, ogni controversia circa resistenza, la natura e estensione dei diritti di uso civico e degli altri diritti di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un comune o di una frazione, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualit\u00e0 demaniale del suolo o l\u2019appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonch\u00e9 tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni affidate ai commissari stessi (Cfr-Cass., Sez. U, Sentenza n. 7894 del 20\/05\/2003).Appartiene inoltre alla giurisdizione del Commissario regionale degli usi civici l\u2019 accertamento di una situazione di fatto corrispondente all&#8217;esercizio di un diritto di uso civico in favore di un singolo utente, della legittimit\u00e0 degli atti comunali incidenti su tale situazione, nonch\u00e9 delle connesse questioni relative al canone corrisposto ed alla concessione del fondo con obbligo di miglioramento, anche se non sia contestata la &#8220;qualitas soli&#8221;, poich\u00e9 la risoluzione di dette questioni implica la necessita di decidere con efficacia di giudicato sull&#8217;esistenza, natura ed estensione del diritto di uso civico, ai sensi dell&#8217;art. 29, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 19472 del 16\/09\/2014).\u201d<\/em><\/p>\n<p><u>Innanzitutto viene richiamato il concetto di Dominio Collettivo :<\/u> \u201c<em>la propriet\u00e0 collettiva non si caratterizza per essere aperta a tutti i cittadini essendoci molte comunit\u00e0 chiuse in cui il godimento collettivo \u00e8 riservato a determinate categorie di persone. Ci\u00f2 che conta \u00e8 la riserva di un fondo ai membri di una collettivit\u00e0 che ne abbiano l\u2019uso promiscuo (legge 1766 del 1927) o congiunto (legge 168 del 2017)<\/em>\u201d ed anche \u201c<em>Ci\u00f2 che caratterizza la propriet\u00e0 collettiva \u00e8 la indivisibilit\u00e0 delle quote e l\u2019inalienabilit\u00e0 delle stesse da parte dei singoli proprietari opposto all\u2019uso frazionato che connota la comunione ordinaria.\u201d<\/em><\/p>\n<p><em>\u201cPoich\u00e9 i Comuni Italiani hanno acquistato molto tardi una personalit\u00e0 giuridica contrapposta a quella dei cittadini e sono stati considerati per secoli Universitas civium cui i beni vi appartenevano appunto come beni civici e promiscui, e perci\u00f2 che posto di fronte ad un bene comunale, lo si debba presumere secondo la sua normale e consueta provenienza, e fino a prova contraria come un bene originario e civico, regolato cio\u00e8 dal regime giuridico proprio dell\u2019 epoca in cui si consolido l\u2019appartenenza del bene alla Universit\u00e0 dei cittadini. Detta intestazione e indice dell\u2019apprensione originaria dei terreni da parte della popolazione che costituisce, come e noto, la principale forma di costituzione dei demani collettivi.\u201d<\/em><\/p>\n<p><u>La sentenza poi cos\u00ec precisa:<\/u> \u201c<em>Per quanto concerne specificamente i corpi idrici deve rilevarsi che la legge 168 del 2017 considera le acque che insistono su un terreno collettivo come parte integrante dello stesso in quanto componente della propriet\u00e0 collettiva ai sensi dell\u2019articolo 43 della Costituzione quale propriet\u00e0 riservata ad una comunit\u00e0. Deve ritenersi che tale norma, successiva alla legge n. 36\/1994, abbia derogato al principio della natura pubblica di tutte le acque riconoscendo la propriet\u00e0 collettiva di alcuni corpi idrici in attuazione dell\u2019articolo 43 della Costituzione. Tale scelta si giustifica con l\u2019esigenza di tutelare unitariet\u00e0 del paesaggio garantita dalle propriet\u00e0 collettive e di favorire l\u2019autoamministrazione da parte dei naturali in attuazione del principio della sussidiariet\u00e0 orizzontale ai sensi dell\u2019articolo 118 della Costituzione. Ne consegue che l\u2019accertamento della natura collettiva di alcuni terreni si estende, per l\u2019effetto dell\u2019art. 3, primo comma, lettera f), a tutti i corpi idrici insistenti sugli stessi come definiti dall\u2019art. 54 del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152. Deve dunque affermarsi il principio dell\u2019inseparabilit\u00e0 delle acque dal demanio civico. Ci\u00f2 considerando in maniera olistica il paesaggio tutelato attraverso le propriet\u00e0 collettive talch\u00e9 nessuna componente di esso pu\u00f2 essere escluso e, tanto meno, i corpi idrici funzionali alla vita delle comunit\u00e0, degli animali e delle coltivazioni. Solo l\u2019acqua, infatti, consente alla terra di essere produttiva. In detta previsione debbono quindi essere comprese sia le acque superficiali che quelle sotterranee passibili di captazione. <strong>Spetta quindi ai domini collettivi stabilire le modalit\u00e0 di utilizzo delle acque<\/strong><\/em>\u201d.<\/p>\n<p><em>\u201c\u00a7 9. \u2014 Parimenti appartengono alla propriet\u00e0 collettiva le opere insistenti su detti terreni.Invero le opere ed impianti realizzati senza titolo su di un suolo assoggettato a vincolo demaniale civico ne seguono la sorte, essendo privi di una propria titolarit\u00e0 giuridica diversa dal suolo sul quale insistono e di cui acquisiscono la natura (Cfr. Cass., Sez. 2 -, Sentenza n. 9373 del 21\/05\/2020). Una diversa soluzione consentirebbe una stabilizzazione, in violazione dell&#8217;uso civico spettante alla collettivit\u00e0 su fondi di natura demaniale civica, degli effetti di una occupazione abusiva. In applicazione delle regole civilistiche in materia di accessione (articoli 934 e segg.) devono pertanto dichiararsi acquisite alla propriet\u00e0 collettiva dei naturali del Comune di Nocera Umbra &#8211; Frazione di Bagnara i fabbricati insistenti sul terreno oggetto di giudizio. La Corte Costituzionale nella sentenza 228\/2021 ha specificato che : \u201c4.2.- Dalla legge n. 168 del 2017 emerge la nozione di \u00abdominio collettivo\u00bb &#8211; termine peraltro non ignoto anche alla legislazione dell&#8217;epoca, che vi faceva riferimento nella cosiddetta legge forestale (regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante \u00abRiordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e d\u00ec terreni montani\u00bb) &#8211; come diritto reale, riservato a una comunit\u00e0, di usare e godere congiuntamente in via individuale o collettiva d\u00ec un bene fondiario o di un corpo idrico sulla base d\u00ec una norma preesistente all&#8217;ordinamento dello Stato italiano. Nel recente riassetto della materia forestale ritornano le categorie della propriet\u00e0 collettiva e degli usi civici (art. 10, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante \u00abTesto unico in materia d\u00ec foreste e filiere forestali\u00bb). Si tratta d\u00ec un diritto soggettivo dominicale, che, quale propriet\u00e0 collettiva, s\u00ec colloca tra quelle, privata e pubblica, previste dall&#8217;art. 42, primo comma. Cosi., avente ad oggetto un bene economico riferibile all&#8217;ente esponenziale della collettivit\u00e0 degli aventi diritto. Esso \u00e8 connotato da peculiari caratteri, \u00ec quali riflettono la sua strumentalit\u00e0 al soddisfacimento non solo dell&#8217;interesse privato dei titolari, ma anche d\u00ec un interesse generale della collettivit\u00e0 espressa dall&#8217;ente esponenziale, quale formazione sociale intermedia riconducibile all&#8217;art. 2 Cosi, in attuazione (anche) del quale sono riconosciuti i dom\u00ecni collettivi (art. 1, comma 1, della legge n. 168 del2017)\u201d.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>**********<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>******* &nbsp; DI TIZIANO DE COL Facendo seguito alle prime dieci parti di questa succinta e didascalica trattazione sui Dom\u00ecni Collettivi, Agordini in special modo, consigliamo la lettura delle prime dieci parti da qui raggiungibili: PRIMA PARTE\u00a0\u00a0SECONDA PARTE\u00a0\u00a0TERZA PARTE\u00a0\u00a0QUARTA PARTE\u00a0\u00a0QUINTA PARTE\u00a0\u00a0SESTA PARTE SETTIMA PARTE OTTAVA PARTE\u00a0 NONA PARTE\u00a0DECIMA PARTE\u00a0 UNDICESIMA PARTE\u00a0 DODICESIMA PARTE \u00a0TREDICESIMA PARTE\u00a0&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":473055,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-473054","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news-18","category-49","description-off"],"img_url":"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/9c705f0b-70f4-43b9-9bb4-0e08c0babfc8.jpg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/473054","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=473054"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/473054\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media\/473055"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=473054"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=473054"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiopiu.net\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=473054"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}